Il TAR si è espresso sul ricorso alla variante Sud in Comune di Dignano
16 maggio 2012
La presidente di Assieme per il Tagliamento, Franca Pradetto e il Presidente regionale di Legambiente FVG, Elia Mioni, intervengono sulla recente sentenza del TAR relativa alla variante Sud in Comune di Dignano
Prendiamo atto della sentenza del TAR del Friuli Venezia Giulia, depositata il 10 maggio scorso, sul ricorso presentato da Legambiente e da Assieme per il Tagliamento avverso all’approvazioene della variante n. 20 del Comune di Degnano, relativa alla progettata variante stradale a sud del capoluogo.
Riteniamo però che il mancato accoglimento delle nostre richieste, almeno ad una prima valutazione, non sia accompagnato da risposte chiare e convincenti su più di una delle questioni alla base del ricorso.
In primo luogo vogliamo evidenziare come la sentenza riconosca al Comitato la piena legittimazione a ricorrere davanti al Giudice amministrativo sia “perché risulta dimostrata la sua giuridica esistenza dal 2005”, sia perché risulta dimostrato “il collegamento con il territorio precostituito in via statutaria dalle finalità di perseguire la salvaguardia del patrimonio ambientale del fiume Tagliamento”: tutti presupposti che erano stati sorprendentemente negati dal Comune di Dignano le cui eccezioni sono state dunque disattese.
Il rigetto del ricorso nel merito è sostanzialmente fondato sulla circostanza che l’impugnata variante al PRGC di Dignano n. 20 riguarderebbe semplici rettifiche di tracciato, per cui non sarebbero necessari gli approfondimenti in materia ambientale in parte già precedentemente svolti in sede di approvazione della variante n. 13 (che non venne a suo tempo impugnata).
Si prende atto di questa motivazione e tuttavia non si ritengono condivisibili quanto meno due passaggi della sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia.
Non viene dato rilievo al fatto che solo con la variante 20 il Comune ha individuato e definito tutte le aree preordinate all’esproprio con approvazione del vincolo, anche per quelle relative alla precedente variante 13, mentre quest’ultima era indirizzata solo ad individuare l’area di rispetto senza nemmeno l’individuazione catastale delle aree.
Non viene dato nemmeno alcun rilievo alle osservazioni sulla procedura di VAS, come interpretata dalla legislazione regionale in materia di applicazione delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica, riguardo alla quale, senza dilungarsi in ulteriori considerazioni ed interpretazioni, alla fine l’unico dato certo è che l’opera in questione non è mai stata sottoposta ad una valutazione partecipata della comunità locale.
Un’ulteriore considerazione riguarda la mancata valutazione degli impatti dell’opera sul Sito di Interesse Comunitario “Greto del Tagliamento”, che viene considerata “infondata” vista “la mancanza di alcuna intersezione totale o parziale con il sito SIC”. Al proposito si sottolinea che l’art. 5 del DPR 357/1997, che recepisce la Direttiva comunitaria Habitat, prevede esattamente il contrario al punto 3), che recita “i proponenti di interventi non direttamente connessi … al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano … ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria” … tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.”. Non crediamo servano commenti.
Rimandando ulteriori approfondimenti su altri aspetti riteniamo esservi motivi per una valutazione più approfondita sul piano giuridico-amministrativo della sentenza anche in vista di un eventuale ricorso al Consiglio di Stato, ma riteniamo già vi siano certamente motivi per ulteriori passi presso gli uffici di Bruxelles, sia riguardo all’ipotesi di violazione della Direttiva Habitat, che riguardo all’attuazione in questa Regione della Direttiva comunitaria 42/2001, secondo la quale le Giunte comunali stesse, anche se soggetti proponenti di varianti urbanistiche, si autoassolvono contemporaneamente dall’obbligo di assoggettare la propria programmazione alla VAS con la semplice definizione di “non sostanzialità” della variante stessa.
Assieme per il Tagliamento
Legambiente FVG