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Novità sui cedri tagliati all’ospedale di Udine nel novembre del 2024

Novità sui cedri tagliati all’ospedale di Udine nel novembre del 2024

La vicenda
Il 3 novembre 2024, Legambiente è stata avvisata dell’imminente abbattimento degli alberi da parte di un cittadino che frequenta l’ospedale. Lo stesso giorno il Messaggero Veneto pubblicava un articolo in cui, a detta dei responsabili di ASUFC, l’abbattimento delle piante sarebbe stato necessario per la realizzazione di nuovi parcheggi e relativi collegamenti di viabilità e per il pericolo di caduta degli alberi a causa del loro stato precario stato di salute. Si trattava di 6 Cedrus deodara di dimensioni ragguardevoli, definibili “alberi notevoli” in base all’articolo n. 42 del Piano Paesaggistico Regionale approvato con Decreto del Presidente n. 0111 del 24 aprile 2018.

Le novità
La prima novità è che abbiamo ricevuto comunicazione che il NOE carabinieri, in esito al nostro esposto, ha incaricato la Stazione Forestale di fare un’indagine su quanto accaduto.
La seconda è che il 6 marzo c’è stata una riunione, a seguito dell’accesso agli atti del procedimento, per confrontarsi con gli avvocati/e del CEAG su quanto accaduto e, più in generale, per capire quale può essere il loro supporto nella costruzione di un sistema di reazione tempestivo ed efficace dell’associazione per contrastare la messa in atto di provvedimenti che causano danno ambientale, nonché per ottenere l’accertamento delle responsabilità nei casi di danno ambientale quando è già stato causato.

L’intervento di Legambiente
Legambiente FVG ha reagito con l’invio di una diffida al comune di Udine e all’ASUFC, unitamente alla richiesta degli atti del procedimento. Inoltre ha inviato una segnalazione al NOE carabinieri invocando “la tutela l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni” prevista dall’articolo 9 della Costituzione, rilevando la possibile mancanza di valutazione del rischio con procedure adeguate, nonché l’assenza di valutazione del danno ambientale e la possibilità di soluzioni alternative per la messa in sicurezza e per le presunte esigenze degli autoparcheggi. Inoltre abbiamo segnalato che le p.a. continuano ad ignorare lo stop immediato al consumo di suolo e della copertura arborea nelle aree urbane determinato dall’entrata in vigore del Regolamento UE per il Ripristino della Natura (NRL).

Gli atti del procedimento
Dagli atti pervenuti abbiamo avuto prova che la relazione tecnica a base dell’autorizzazione del comune di Udine non conteneva la valutazione del rischio di cedimento degli alberi e non riportava alcuna loro patologia, limitandosi a considerare l’imperfezione generale delle chiome causata da precedenti tagli e capitozzature, senza nemmeno considerare l’opportunità di avvalersi di un arboricoltore professionista per una valutazione esperta e conseguente intervento di recupero strutturale della chioma.

Le questioni aperte
Gli atti confermano che, a fronte della perdita irreversibile di beni pubblici di primaria importanza tutelati dall’art. 9 della Costituzione (ambiente, biodiversità, ecosistemi, paesaggio), il responsabile del procedimento non ha acquisito né considerato tutti gli elementi necessari per il doveroso bilanciamento di interessi nel rispetto dei principi generali dell’azione amministrativa: l’economicità, l’efficacia, l’efficienza, la pubblicità e la trasparenza. Tenuto conto che l’articolo 8 del NRL prevede che “entro il 31 dicembre 2030 non dovrà esserci alcuna perdita netta rispetto all’agosto 2024” e quindi è necessario che fin da subito ogni progetto che va in senso contrario debba prevedere anche la relativa compensazione e che a tal fine sia necessario che questo genere di progetti contenga la valutazione dei “servizi ecosistemici” per poter calcolare la perdita e progettare la compensazione in termini equivalenti.
Un ulteriore importante elemento considerato è la sentenza con cui la Corte Costituzionale del 2024 che ha dichiarato illegittimo il decreto “Priolo” precisando che la difesa dell’ambiente e della salute sono “valori assoluti” anche rispetto alle attività economiche.
Fatte le debite distinzioni del caso, è lecito pensare che se questo principio vale per una grande attività produttiva, a maggior ragione può valere per la costruzione di un ennesimo parcheggio a discapito di un’area verde alberata che svolge una importante funzione di miglioramento della qualità dell’aria e di mitigazione del riscaldamento climatico in un area urbana, per di più ospedaliera.
Ma c’è di più. Il Comune di Udine, nel riscontro al nostro accesso agli atti, ha voluto precisare che:
“Riguardo alle richieste riferite ad “Eventuali ulteriori documenti o perizie relative alla valutazione del rischio specifico e alle possibili alternative progettuali per la messa in sicurezza o la conservazione del patrimonio arboreo” nonché alla “quantificazione della perdita patrimoniale derivante dall’abbattimento, e il confronto con il costo di interventi alternativi di consolidamento e protezione dei Cedri” si evidenzia come non vi siano disposizioni normative che impongono all’Amministrazione comunale di predisporre detti documenti o effettuare tali valutazioni.
In realtà, all’art. 33 bis, comma 2, del Regolamento edilizio è scritto che sono oggetto di tutela, in quanto aventi caratteristiche di pregio, previa verifica dello stato di salute e della stabilità e quindi della vita futura, le piante aventi circonferenza del fusto, misurata a 130 cm di altezza dal colletto, superiore a 150 cm per specie di prima grandezza e che a maturità sono in grado di superare i 20 metri di altezza. Dunque tutti i cedri abbattuti rientravano nell’ambito di tutela.
Il comma 3 aggiunge che “Il patrimonio arboreo pubblico alterato a seguito di abbattimenti, estirpi, allontanamenti per motivi di pubblica incolumità, pubblica utilità, per deperimenti dovuti a varie patologie, per scarsa stabilità dovuta a deficit meccanici o per evidenti e irrecuperabili deprezzamenti del valore funzionale ed estetico, dovrà essere ripristinato in base alle indicazioni fornite dal Responsabile del Servizio Verde Pubblico dell’Amministrazione comunale, che dovrà comunque tenere conto degli elementi storico – paesaggistici – urbanistici e privilegiare le specie che meglio si adattano all’ambiente in cui ci si trova a operare”.

Che fare?
La riunione del 6 Marzo 2025 ha permesso di discutere su lacune domande, alle quali non è stata ancora data risposta:

E’ legittimo che alberi ritenuti patrimonio pubblico “oggetto di tutela” siano tagliati alla radice senza che nel provvedimento del Comune sia stata considerata la specifica tutela e senza esplicitare i motivi di impedimento ad esercitare la tutela medesima?

 E’ legittimo rimuovere la tutela con una semplice relazione interna? Senza avere fatto la “verifica dello stato di salute e della stabilità” prevista dal Regolamento edilizio; senza avere descritto (e tanto meno documentato) alcuna presenza di patologie in atto, nè il “deprezzamento del valore funzionale”, nè la “irrecuperabilità” dei difetti riscontrati nella chioma; senza avere consultato alcun esperto per stimare i servizi ecosistemici dell’habitat di fatto (ossia ancora integro) e in progetto, ai fini degli interventi compensativi; senza avere nemmeno tentato un intervento di recupero strutturale della chioma, laddove necessari, tramite un professionista arboricoltore.
Inoltre, considerato che il Regolamento edilizio prevede il “ripristino” (che sarebbe più esatto chiamare “compensazione”), come si può fare un ripristino/compensazione senza fare la stima dei “servizi ecosistemici” che quegli alberi fornivano o, meglio, che forniva l’intero ecosistema costituito dagli alberi, dal prato sul quale si ergono e salla restante vegetazione?
In ogni caso, della compensazione, o ripristino che dir si voglia, nell’atto autorizzativo non si fa cenno e tanto meno si parla di “indicazioni fornite dal Responsabile del Servizio Verde Pubblico dell’Amministrazione comunale”.
Indicazioni che avrebbero dovuto tradursi in un progetto compensativo e in un atto formale di approvazione.

 Di fronte a quanto descritto, Legambiente può accontentarsi di rilevare le irregolarità e le omissioni, o deve impegnarsi in azioni di denuncia e di informazione dell’opinione pubblica?

 In quali forme e con che genere di inziative culturali e giuridiche possiamo contribuire a far crescere la consapevolezza dell’importanza di preservare e valorizzare il patrimonio arboreo esistente e impedire ulteriore consumo di suolo a discapito degli spazi verdi urbani?

13 marzo 2025 | Renato La Rosa | Referente infrastrutture verdi

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