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Le osservazioni di Legambiente FVG sulla disciplina degli impianti a fune

In occasione dell’audizione della II Commissione Consiliare del 27 giugno 2022, Legambiente FVG APS ha presentato delle osservazioni in merito alla “disciplina delle legge degli impianti a fune, delle aree sciabili attrezzate e delle piste destinate alla pratica degli sport sulla neve, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40″. (Attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali). 

In ordine al sopra indicato DDL, considerata la complessità e la puntuale articolazione della proposta normativa, si ritiene, rispettandone l’articolato, di formulare valutazioni di merito o di evidenziare necessità di chiarimento rispetto ad alcuni passaggi che risultano particolarmente critici e, a nostro avviso, meritevoli di attenzione. L’intero capo III, che appare del tutto inedito rispetto al D.Lgs. 40/2021, non può prescindere dal considerare aspetti le cui criticità, già acclarate nel presente, andranno acuendosi nel futuro e che si possono sintetizzare nel riscaldamento climatico, particolarmente incisivo nelle aree alpine (innalzamento della quota e riduzione del periodo d’innevamento), e nella conseguente disponibilità di risorse primarie (acqua e ambienti naturali) e derivate (energia).

Art. 6, comma 1.: per “strutture ricettive” devono intendersi tutte le fattispecie elencate nell’art. 21 e seguenti ex LR 21/2016?

Art. 2: si segnala l’esistenza sul territorio montano di vari impianti a fune adibiti al trasporto di cose che l’articolo in questione non menziona, neppure tra le esclusioni, come peraltro fatto nel caso degli impianti a fune relativi all’esbosco del legname.

Artt. 8 e 9: tali articoli, che enunciano il Piano neve, inediti, insieme a tutto il capo III del DDL, rispetto al D.Lgs. 40/2021, devono ritenersi strategici per la pianificazione e gestione territoriale, dunque sono di estrema importanza ai fini della valutazione relativa a ulteriori espansioni degli attuali poli turistici, intesi meramente come realizzazione di nuove aree sciabili attrezzate (sensu art. 2, comma 1., lettera d)). A tal fine pare necessario introdurre nell’articolato una disposizione che preveda una rigorosa analisi costi/benefici nel senso più ampio del concetto. Analisi che contenga sì le valutazioni economiche e finanziarie, ma collocate in un contesto territoriale, idro- geologico, ecosistemico e, soprattutto, climatico la cui evoluzione nel medio e lungo periodo appare alquanto critica. Un tanto vada evidenziato anche nell’art. 25 di seguito commentato.

Art. 24: i commi 1 e 2 non paiono congrui con il titolo dell’articolo e con i commi successivi; essi paiono meglio inquadrabili all’interno del capo IX del DDL.

Art. 25, comma 3: occorre definire cosa si intenda per “Piano di sostenibilità della pista…”, in quanto concetto non reperito nell’articolato precedente. Nel caso si veda quanto commentato sopra relativamente all’analisi costi/benefici. Per quanto riguarda il comma 4., non si comprende il fatto che a PromoturismoFVG non sia richiesto il piano di sostenibilità, tanto più che per tali investimenti e per le successive spese di gestione si spendono fondi pubblici.

Art. 41: il significato del comma 11, lettera b) è completamente inintelligibile dal momento che alla lettera a) è richiamato tutto “il territorio non soggetto a vigilanza e gestione ai sensi della presente legge” che dovrebbe comprendere anche le infrastrutture elencate alla lettera b); oppure, per converso, occorre specificare quale sia “il territorio”. Si segnala inoltre che il termine “utenza” citato fin dal titolo del capo IX può ingenerare confusione, stante il fatto che per utente dovrebbe intendersi chi fruisce di beni o servizi offerti da enti vari e non anche chi, invece, fruisce del territorio al di fuori delle aree soggette a vigilanza e gestione che, in pratica, investe gran parte del territorio montano.

Allegato A: si rileva l’assenza tra i Poli turistici montani, pur avendo le caratteristiche esplicitate nell’art. 2, di località sciistiche ben note quali: Pradibosco e Pian di Casa, in comune di Prato Carnico, dotati rispettivamente di impianto di risalita con pista di discesa e pista di fondo; la pista di fondo posta in località Laghetti in comune di Paluzza; la pista di sci di fondo Val Gleris presente in località Studena Alta in comune di Pontebba. Tali realtà sono completamente escluse quindi dall’opportuna pianificazione prevista dagli artt. 8, 9 e 10. Sarebbe invece necessario unire le forze amministrative, finanziarie e organizzative per condurre in modo sinergico e olistico realtà alpine altrimenti neglette e con gravi difficoltà gestionali.

Nota finale: nel DDL non c’è alcun riferimento circa la dismissione definitiva degli impianti, lo smantellamento delle relative opere e il ripristino ambientale dei luoghi; eventualità del tutto realistica considerato lo stato attuale di alcune strutture abbandonate e fatiscenti sulla montagna friulana, oltre a residui di impianti di risalita presenti in corrispondenza anche dei poli turistici montani.