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Modifiche alla legge sui parchi: considerazioni di Legambiente FVG

Considerazioni e annotazioni sul disegno di legge n. 144 <Modifiche alla legge regionale 30 settembre 1996, n 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), alla legge regionale 7/2008, alla legge regionale 45/1988 e alla legge regionale 24/2006>

  1. La L.R. 42/96 a distanza di 25 anni mantiene ancora forti elementi di attualità a conferma della lungimiranza dei legislatori dell’epoca anche se alcune delle sue parti non hanno trovato attuazione
  2. Il DDL appare come una robusta manutenzione dell’esistente ma pare non tenere conto di temi che si sono proposti prepotentemente negli ultimi anni (pandemia, riscaldamento globale, sviluppo sostenibile, goals Agenda 2030, valutazione dei servizi ecosistemici, patti di territorio, benessere e salute). Sarebbe stato opportuno inserire un articolo sulla ricerca e sperimentazione di azioni pilota in tale senso
  3. Allo stesso modo non si è inteso esplorare ipotesi alternative relativamente ai soggetti gestori. Fatta salva la necessità di mantenere la dimensione pubblica delle aree protette appare sempre più chiaro che i Parchi e le Riserve più grandi sono ed operano come agenzie di sviluppo territoriale. Per poter esprimere compiutamente questa funzione maturata sul campo la struttura di Ente pubblico presenta limiti oggettivi. Andrebbe inserito un articolo che impegna ad esplorare forme gestionali più snelle (magari consortili o di rete) soprattutto per la dimensione dello sviluppo sostenibile
  4. Non appare opportuna l’eliminazione del 3° comma dell’articolo 3 relativo alla valutazione dei risultati delle are protette. La valutazione infatti, se condotta in maniera scientifica e non con mere finalità critiche o strumentali, è utile strumento per il miglioramento della performance. E molto a livello internazionale si sta facendo in tal senso
  5. Elemento di innovazione per quanto attiene il ruolo giocato in questi ultimi anni dai Parchi e da alcune Riserve nei percorsi di sviluppo sostenibile territoriale è l’inserimento del comma 1bis all’art. 1 dove si afferma che “La Regione riconosce e promuove l’alto valore ambientale, sociale ed economico delle aree naturali tutelate”
  6. Il passaggio della gestione delle aree della Rete Natura 2000 coincidenti con le aree protette ai Parchi e, su attribuzione regionale, alle Riserve va letto positivamente. Sarebbe opportuno che anche tutte le porzioni esterne lo fossero per evitare dicotomie gestionali. Ciò però è ancora incerto alla luce di quanto introdotto dall’art. 61 del DDL in relazione agli accordi con i comuni interessati.
  7. Per le aree costiere, considerata la particolare complessità, connettività, vulnerabilità delle aree tutelate (riserve, siti natura 2000), la necessità di operare a scale ecologiche adeguate e di coordinare gli interventi si propone di supportare la Regione e i Comuni, da un cluster di esperti degli Istituiti di ricerca regionali e degli Enti territoriali competenti, con funzioni di supporto nelle fasi di analisi, programmazione e verifica dell’efficacia delle azioni di tutela promosse
  8. Va inoltre sottolineato come una volta individuati i gestori a cui trasferire le competenze a questi andrebbero contestualmente attribuite risorse finanziarie (e umane) in via ordinaria, ovvero senza mettere a bando, dal momento che l’UE chiede una gestione attiva e continuativa. Il bando, oltre ad essere complesso amministrativamente, dà una idea di provvisorietà ed aleatorietà.
  9. In relazione ai Finanziamenti per le Riserve della Biosfera MAB Unesco non si capisce perché in una norma quadro si faccia riferimento (art. 63) ad un unico anno rispetto ad una governance territoriale che, si spera, durerà a lungo. Bisognerebbe garantire un finanziamento, anche non cospicuo ma ordinario e pluriennale.
  10. Sarebbe opportuna inserire la presenza obbligatoria dei giovani (anche alla luce di esperienze positive delle consulte giovanili) negli organismi decisionali delle aree protette è più in generale nella declinazione a livello regionale della strategia UE sulla biodiversità 2030
  11. Il servizio biodiversità ha disegnato nel PPR un sistema non a isole e punti, ma una vera rete ecologica. I PRG, adattando le indicazioni del Piano Regionale, devono definire la Rete Ecologica Regionale e la loro rete alla scala comunale. I corridoi sono fattore importante di mantenimento della biodiversità della rete. Il DDL non li cita. Sarebbe opportuno una qualche definizione e ripresa che possa garantire nel tempo piena funzionalità di tali connessioni di vitale importanza ecosistemica
  12. Manca un meccanismo burocratico che possa trasformare aree Natura2000 in parchi (per esempio il Carso, Alpi Giulie, Carniche, la Laguna,…). Si propone di inserire nell’art. 3 (Parchi e riserve naturali regionali), comma 2 la parola parchi: “… l’Amministrazione regionale utilizzerà prioritariamente, come base per la perimetrazione di ulteriori riserve e parchi i perimetri dei siti [di importanza naturalistica comunitaria] Natura 2000 …”
  13. Si propone di aumentare le sanzioni amministrative per i danni irreversibili all’interno dei parchi, riserve e in aggiunta anche all’interno delle aree la rete Natura 2000, anche ai fini di una efficace prevenzione.