Comitato No Ovovia sulla sentenza del TAR
Noi del Comitato NoOvovia ringraziamo in primis le cittadine e i cittadini per il continuo sostegno morale ed economico che ci hanno dato in questa lunga e sofferta impresa e gli avvocati che hanno predisposto i ricorsi.
Giudichiamo estremamente positiva la sentenza emessa dal Tar.
Sottolineiamo con forza che:
• non è stata accettata la tesi del Comune che voleva negare ai cittadini che saranno danneggiati dall’Ovovia, il sacrosanto diritto di opporsi al progetto comunale.
• Sono stati annullati tutti gli atti che la Regione aveva predisposto in un anno per superare il divieto assoluto di costruire impianti a fune in zona protetta.
• Il TAR ha richiamato più volte il Comune la Regione a rispettare il significato reale e più profondo delle leggi e a considerare “in modo genuino e realistico” la possibilità di “rivedere in profondità e/o ritirare piani e progetti pregiudizievoli per l’integrità del sito, valutare con la dovuta serietà le opzioni alternative” e ha ritenuto che quelle finora presentate dal Comune, dimostrassero “una esclusiva predilezione per gli impianti a fune”.
• Il Tribunale, grazie alla nostra corposa documentazione, ha accolto il nucleo essenziale dei ricorsi da noi presentati, giudicando altresì che la maggior parte degli altri punti, nei quali sosteniamo che la cabinovia è illegittima, impattante, inutile, insostenibile, insicura, hanno ricevuto risposta positiva con l’annullamento dell’atto o sono stati proposti prematuramente e cioè ,in sostanza, si sarebbero dovuti proporre alla fine dell’intera procedura, ( correndo però il Comitato il rischio della pericolosissima acquiescenza).
In sintesi, al momento attuale il divieto di legge per l’opera resta assoluto.
Del decreto regionale il Tribunale ha salvato solo la parte che ha definito l’opera dannosa per l’ambiente, in termini tecnici che la Vinca è negativa; fatto questo che oggi fa dubitare della possibilità di finanziare il tutto con i fondi PNRR.
Avevamo denunciato sin dall’inizio l’insostenibilità dell’interpretazione secondo la quale il divieto riguardava esclusivamente gli impianti da sci e solo un pronunciamento ministeriale è riuscito a far cambiare idea al Comune, ma questa errata convinzione iniziale ha condizionato negativamente tutti i successivi sviluppi procedurali.
La delibera regionale n.784 dd.29/5/24 è una lunga e pedante esposizione del procedimento di VINCA, e al momento è all’esame dei nostri avvocati, ma è molto dubbio che con questo cumulo di parole si riesca a sottrarsi al dovere di dare esecuzione alla sentenza logica e chiara del TAR.
Qui il CS – Sentenza del TAR
Il Comitato NoOvovia